DECRETO-LEGGE 30 settembre 1994, n. 564

Disposizioni urgenti in materia fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/10/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 (in G.U. 30/11/1994, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2015)
Testo in vigore dal: 1-12-1994
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 2-sexies. 
                   (( (Conciliazione giudiziale). 
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
636, dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
  "Art. 20-bis (Conciliazione).  -  1.  Se  la  controversia  involge
questioni non risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti
puo' proporre in udienza all'altra parte la  conciliazione  totale  o
parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione puo' essere
esperito anche dal collegio.  La  conciliazione,  comunque,  non  da'
luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore. 
  2. Ciascuna delle parti puo' proporre la conciliazione anche  prima
dell'udienza con atto scritto che deve  essere  comunicato  all'altra
parte e depositato in segreteria. 
  3. L'ufficio puo', comunque, depositare in segreteria una  proposta
di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito.  In  tal
caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso
delegato,  se  ravvisa  la  sussistenza  dei  presupposti   e   delle
condizioni di ammissibilita', dichiara, con decreto, l'estinzione del
giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di  conciliazione  e
il decreto tengono luogo del processo verbale  di  cui  al  comma  4.
Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il
presidente della  commissione  fissa  l'udienza  di  discussione  del
ricorso o  rinvia  all'udienza  gia'  fissata.  Il  provvedimento  e'
depositato entro dieci  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data,
nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve
essere effettuato il versamento delle somme dovute con  le  modalita'
indicate nel comma 4. 
  4. Nel caso in  cui  la  conciliazione  avviene  in  udienza  e  la
commissione ritiene sussistenti i  presupposti  e  le  condizioni  di
ammissibilita',  viene  redatto   apposito   processo   verbale   che
costituisce titolo per la riscossione  delle  somme  dovute  mediante
versamento diretto  da  effettuare  entro  venti  giorni  dalla  data
dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
non e' applicabile il comma 5 del presente articolo. 
  5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano
nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. 
  6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  stabilite  le  disposizioni
occorrenti per l'applicazione del presente articolo.". 
  2. Per i giudizi pendenti  alla  data  del  17  novembre  1994,  le
disposizioni di cui all'articolo 20-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1  del
presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio.))