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DECRETO-LEGGE 23 settembre 1994, n. 547

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/9/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 (in G.U. 23/11/1994, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  9-1-1996
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Art. 2

Interventi nei diversi comparti economici
1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.
2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.
3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da contratti internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione o dell'attuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico , cui spetterà solo il rimborso delle spese, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:
a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della difesa e nei comparti ad esse connessi;
b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche, allo sviluppo della competitività internazionale e alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili, eccezion fatta per quelle attività che non sono passibili di riconversione.
3-bis. Sono autorizzati, per l'anno 1994, interventi per l'ammontare complessivo di lire 220 miliardi, definiti d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri del tesoro, delle finanze, della difesa e dell'interno, finalizzati all'acquisto per la protezione civile, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo delle capitanerie di porto di elicotteri per integrare le flotte esistenti, nonché di aerei ad ala fissa destinati ad assolvere ad esigenze di mobilità tattica veloce, anche per missioni di medio raggio.
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a lire 120 miliardi per gli elicotteri ed a lire 100 miliardi per gli aerei ad ala fissa, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando le rubriche relative al medesimo Ministero del tesoro per lire 100 miliardi ed al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 120 miliardi.
4. Fatti salvi gli interventi già autorizzati anteriormente alla data del 25 luglio 1994, gli ulteriori interventi di cui al comma 3 sono individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono autorizzati dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma.
Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
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6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree despresse.
7. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 6, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.
7-bis. I criteri e le modalità di cui ai commi 6 e 7 relativamente ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere si applicano anche all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati.
I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
10-bis. Al fine di conseguire in tempi brevi gli obiettivi previsti, in attuazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994, sulla conferma dell'intervento di durata quadriennale denominato CAMPEC-ENEA e finalizzato allo sviluppo di materiali innovativi e alle loro applicazioni in particolare in campo ambientale, è autorizzato l'utilizzo, per lo svolgimento delle attività di ricerca, anche dei fondi precedentemente assegnati per la realizzazione di nuove infrastrutture e non ancora utilizzati. Le attività di ricerca saranno svolte dall'ENEA nel proprio Centro di ricerche di Portici con la collaborazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Università di Napoli.
11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo nonché 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite l'Istituto nazionale per la fisica della materia istituito con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506.
12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1994 e 1995.
13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993.
13-bis. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443".
14. Le somme impegante per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e degli articoli 11, 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, totalmente o parzialmente non più dovute a seguito di rinuncia, di mancata realizzazione delle opere, ovvero per gli altri motivi previsti dalle norme vigenti, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero del Tesoro, ai fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158.
14-bis. Le disponibilità del capitolo 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1995.