stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. 516

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonchè ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/8/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1994, n. 598 (in G.U. 29/10/1994, n.254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-9-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

((
1. Possono essere ammessi al beneficio del prepensionamento
))
2. Possono altresì essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 30 giugno 1996 risultino di età non inferiore a cinquantacinque anni se uomini e cinquanta anni se donne e che possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non più di trenta anni di anzianità contributiva. Agli stessi lavoratori è concesso un aumento dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.
3. Le domande di prepensionamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere presentate irrevocabilmente alle società di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 o 2, ovvero che li matureranno nel corso del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1996.
4. Le società, sulla base del programma di cui all'articolo 4, comma 1, e delle domande presentate dai lavoratori, provvederanno a selezionare le stesse. Le domande accolte saranno trasmesse all'INPS e all'INPDAI dalle società per i propri dipendenti, al maturarsi dei requisiti soggettivi. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI, si considera estinto, senza diritto al preavviso per entrambe le parti, nell'ultimo giorno del mese in cui le società effettuano la trasmissione delle domande stesse.
5. Per impiegati ed operai, che beneficino del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Le società, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, sono tenute a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, l'importo relativo agli oneri complessivi di cui al presente comma.
Per il personale dirigente, che benefici del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, le società sono tenute a corrispondere all'INPDAI, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'istituto stesso, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione pensioni sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.
6. Le società richiederanno, nella misura del fabbisogno, al commissario liquidatore dell'EFIM, le somme necessarie per far fronte al pagamento dei contributi relativi al pensionamento anticipato dei dipendenti che ne hanno titolo. Tali somme devono essere utilizzate esclusivamente per provvedere ai suddetti pagamenti.