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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n. 513

Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/8/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 595 (in G.U. 28/10/1994, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1995)
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Testo in vigore dal:  17-8-1995
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Art. 3

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con l'amministrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvede a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente "Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC", le cui prestazioni ordinarie restano comunque subordinate al compimento dell'età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia dalla assicurazione generale obbligatoria (AGO), anche al fine di consentire l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3 è pari a quello delle qualifiche di inquadramento.
5. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.
6. Per i dipendenti delle società controllate che risultavano occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito, nonché quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991.
6-bis. Al commissario liquidatore è data facoltà, in relazione all'attivo patrimoniale, di attuare un piano di prepensionamenti per i lavoratori aventi le caratteristiche individuate dall'articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo periodo del comma 6 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di liquidazione.
8. Per le finalità previste dal presente decreto il commissario liquidatore accende mutui fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria. I mutui saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, che diviene operante, in caso di inadempienza, a richiesta della Cassa depositi e prestiti e senza la preventiva escussione del debitore. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro appositamente integrato, in considerazione della natura della spesa, con le procedure di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 giugno 1995, n. 240 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1995, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "L'ammontare massimo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, è elevato di lire 30 miliardi."