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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 370

Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/06/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 496 (in G.U. 12/08/1994, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1994)
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Testo in vigore dal:  13-8-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1994-1995, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 603, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, una più qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per più ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalità diffusa;
Ritenuta pertanto la necessità di prorogare le misure previste dal decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95.
2. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno scolastico 1994-1995, a 750 unità. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni presso le università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica, si fa luogo nel limite massimo di 80 unità.
3. Resta ferma la possibilità di disporre comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, purché con oneri a loro carico, secondo quanto disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484.
((3-bis. È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuali e dei risultati conseguiti. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto Osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale))