DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357

Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 11-8-1994
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis. 
             (( (Trattamento di integrazione salariale). 
  1. I soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  1  lettera  b),  che
avviano iniziative produttive ai sensi del medesimo articolo 1, hanno
diritto, a richiesta, alla  corresponsione  anticipata,  in  un'unica
soluzione, ed a  valore  attuale,  del  trattamento  di  integrazione
salariale nei limiti  e  con  i  criteri  definiti  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare  entro  il
30 settembre 1994. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
articolo, valutati in lire 500 miliardi per l'anno 1994, si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale)).