DECRETO-LEGGE 30 maggio 1994, n. 328

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 1994, n. 471 (in G.U. 29/07/1994, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 30-7-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
  1. Le disponibilita' di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con
decreto del presidente  della  regione,  previa  deliberazione  della
giunta, all'integrazione  dei  bilanci  delle  amministrazioni  delle
province, dei comuni ((, delle  comunita'  montane  e  della  regione
stessa)) per interventi urgenti  di  rispettiva  competenza,  diretti
alla salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e relativi: 
    a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie,
idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie; 
    b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei  dissesti
idrogeologici e di riassetto idraulico della  rete  idrogeologica  di
competenza regionale nelle aree colpite; 
    c) al ristoro  dei  danni  subiti  da  beni  mobili  dei  privati
cittadini ((...)) nel limite massimo del 30  per  cento  delle  somme
stanziate a favore delle regioni interessate. 
  2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 e' comunque consentito
alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici,
che gli interventi di  cui  al  medesimo  comma  siano  realizzati  a
gestione diretta. 
  3. Ai fini  di  una  considerazione  unitaria  dei  danni  e  delle
relative  risorse  finanziarie  per  le  regioni  Liguria,  Piemonte,
Lombardia e Toscana, relativamente alla  tipologia  degli  interventi
indicati nel presente articolo, i contributi di  cui  all'articolo  1
costituiscono integrazione dei  finanziamenti  gia'  disposti  con  i
decreti-legge 4 dicembre 1992,  n.  471,  convertito  dalla  legge  1
febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre  1992,  n.  426,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e con  la  legge
23 dicembre 1992, n. 505. 
  4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1  sono
considerate le quote, rispettivamente, di lire  32  miliardi  per  la
regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e  lire  11
miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle  disponibilita'
di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e per  le  medesime  finalita',  nonche'  per  la  finalita'  di
sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.