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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  14-1-1997
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Art. 8

Disposizioni inerenti il settore siderurgico
1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, è autorizzato, nel limite massimo di 17.100 unità, un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attività al 1 gennaio 1994, di età non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A tal fine, ai dipendenti medesimi, è concesso un aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.
((4))
1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di corresponsione anticipata dell'indennità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati per cessazione o riduzione di attività entro il 31 dicembre 1994 avendo maturato almeno trenta anni di anzianità contributiva.(3)
2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1 gennaio 1995.
3. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995."
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 21 dicembre 1996 (in G.U. 30/12/1996, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il piano, per il triennio 1994-1996, di pensionamenti anticipati di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è integrato di n. 1887 unità prepensionabili derivanti dal residuo della riserva di cui all'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, citato nelle premesse, e dalla elevazione di 1600 unità di cui all'art. 9-novies della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, secondo la tabella allegata che, vistata, costituisce parte integrante del presente decreto".