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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  20-7-1994
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Art. 10

Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale
1. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio, è autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unità, un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) rientrare in categorie di difficile ricollocamento individuate, anche con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, dai contratti collettivi di gestione delle eccedenze;
b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se donne ovvero 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersiti, una anzianità contributiva di almeno 25 anni;
c) alla medesima data di cui alla lettera b) aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno 30 anni.
2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato è concesso un aumento dell'anzianità contributiva pari, nel caso di cui al comma 1, lettera b), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età se donne o del sessantesimo anno di età se uomini, ovvero al periodo necessario al conseguimento di trentacinque anni di anzianità contributiva e, nel caso di cui al comma 1, lettera c), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e la data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva.
3. Le imprese che intendono partecipare al piano di pensionamenti anticipati di cui al comma 1, debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda può congiuntamente riguardare anche imprese collegate a quella interessata dal programma di cui al comma 1, che siano di minore dimensione occupazionale e che attuino programmi di crisi aziendale, purché quest'ultima costituisca un riflesso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa collegata di maggiore dimensione.
4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità, deve indicare il numero dei lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il piano di cui al comma 1 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali.
5. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato di cui al medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, provvedono entro i trenta giorni successivi a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, che dovrà comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese.
Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.
7. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della
((gestione di cui al comma 6))
per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta per cento degli oneri complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilità e ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
((Tali importi sono determinati assumendo quale data di decorrenza l'ottavo giorno successivo al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo alla cessazione della corresponsione dell'indennità di mancato preavviso))
. L'impresa ha facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del tasso legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il contingente numerico di 8.500 unità previsti dal presente articolo, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, lettera c), si applica nel limite di ottocento unità, e con effetto dalla maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera c), entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di età previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 dicembre 1996.