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DECRETO-LEGGE 1 giugno 1993, n. 167

Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/6/1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 30 luglio 1993, n. 261 (in G.U. 31/07/1993, n.178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1996)
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Testo in vigore dal:  3-6-1993

Art. 2

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a pre- stare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.
3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.
5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della forza U.E.O.
6. Il personale della Guardia di finanza munito di patente civile può condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri Paesi componenti la forza U.E.O.
7. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio.