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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 557

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 (in G.U. 28/02/1994, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
Testo in vigore dal:  30-12-1993

Art. 7

Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituito dal seguente:
"1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:
'TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)


Per ogni lire 100.000
o frazione di
lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i
contraenti o con l'intervento di
soggetti diversi da quelli di cui alle
lettere b) e c):
1) azioni, quote e partecipazioni in
società di ogni tipo 140

2) valori in moneta o verghe (**) 100

3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni 16

b) Conclusi direttamente tra banchieri
e privati, o con l'intervento di agenti
di cambio o banche iscritte all'albo di
cui al regio-decreto legge 20 dicembre
1932, n. 1607, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile
1933, n. 504, o commissionarie di borsa
o società di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
società di ogni tipo 50
2) valori in moneta o verghe (**) 90
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)

c) Conclusi tra agenti di cambio o
società di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
società di ogni tipo 12
2) valori in moneta o verghe (**) 40
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)


(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.
(****) L'importa dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000'.".