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DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. 369

Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-09-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1993, n. 461 (in G.U. 19/11/1993, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1993)
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Testo in vigore dal:  20-9-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Possesso ingiustificato di valori
1. Il comma 2 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:
a) le parole: "coloro nei cui confronti sono svolte indagini" sono sostituite dalle seguenti: "coloro nei cui confronti pende procedimento penale";
b) le parole: "ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale";
c) le parole: "sono puniti con la reclusione da due a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la reclusione da due a cinque anni".