DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
vigente al 01/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-6-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
                     (( (Esponenti aziendali).)) 
 
  ((1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso  banche  devono  essere  idonei  allo  svolgimento
dell'incarico. 
  2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri  di
competenza e correttezza, dedicare il tempo  necessario  all'efficace
espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana  e  prudente
gestione della banca. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto  adottato
sentita la Banca d'Italia, individua: 
    a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti; 
    b) i  requisiti  di  professionalita'  e  indipendenza,  graduati
secondo principi di proporzionalita'; 
    c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e
con le  caratteristiche  della  banca,  e  di  adeguata  composizione
dell'organo; 
    d) i criteri di correttezza,  con  riguardo,  tra  l'altro,  alle
relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti
delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive  da
queste irrogate, a provvedimenti restrittivi  inerenti  ad  attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento  suscettibile  di
incidere sulla correttezza dell'esponente; 
    e) i limiti al  cumulo  di  incarichi  per  gli  esponenti  delle
banche, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto
delle dimensioni dell'intermediario; 
    f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. 
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono
essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneita'  si
applicano anche ai responsabili delle principali  funzioni  aziendali
nelle banche di maggiore rilevanza. 
  5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche  valutano
l'idoneita'  dei  propri  componenti  e   l'adeguatezza   complessiva
dell'organo,  documentando  il  processo  di  analisi   e   motivando
opportunamente l'esito della valutazione. In  caso  di  specifiche  e
limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del  comma  3,
lettera c), i medesimi organi possono adottare  misure  necessarie  a
colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la  violazione
dei  limiti  al  cumulo  degli  incarichi  determina   la   decadenza
dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza  del  difetto  o  della
violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un
organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono  effettuate
dall'organo che li ha nominati. 
  6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa  stabiliti,
anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti  sulle  banche,
valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo
degli incarichi, anche  sulla  base  dell'analisi  compiuta  e  delle
eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto  o
violazione pronuncia la decadenza dalla carica.)) 
                                                               ((64)) 
 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 7)
che "La disciplina attuativa emanata ai sensi  dell'articolo  26  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal
presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive  alla
data della sua entrata in vigore. Fino a tale  momento,  continua  ad
applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385,  nella  versione  precedente  alle  modifiche  apportate  dal
presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa".