DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
vigente al 06/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25 
                     (Partecipanti al capitale). 
 
  1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19  devono
possedere  requisiti  di  onorabilita'  e   soddisfare   criteri   di
competenza e correttezza in modo da  garantire  la  sana  e  prudente
gestione della banca. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto  adottato
sentita la Banca d'Italia, individua: 
    a) i requisiti di onorabilita'; 
    b) i criteri di competenza, graduati in  relazione  all'influenza
sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione  puo'
esercitare; 
    c) i criteri di correttezza,  con  riguardo,  tra  l'altro,  alle
relazioni d'affari del titolare della partecipazione,  alle  condotte
tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle  sanzioni  o
misure correttive da queste  irrogate,  a  provvedimenti  restrittivi
inerenti ad attivita' professionali  svolte,  nonche'  a  ogni  altro
elemento suscettibile di  incidere  sulla  correttezza  del  titolare
della partecipazione. 
  3. Qualora non siano  soddisfatti  i  requisiti  e  i  criteri  non
possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti,  che
consentono di influire sulla societa', inerenti  alle  partecipazioni
eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1 (( , lettera a)
)). In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24,  comma  2.  Le
partecipazioni eccedenti  devono  essere  alienate  entro  i  termini
stabiliti dalla Banca d'Italia. 
                                                                 (64) 
 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 8)
che "Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, come modificato dal presente decreto  legislativo,  continua  ad
applicarsi l'articolo 25 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385,  nella  versione  precedente  alle  modifiche  apportate  dal
presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa".