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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  30-6-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 40

Territorialità delle operazioni intracomunitarie
1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.
((
3. In deroga all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato.
))
((
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea;
b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'articolo 7-octies, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
c) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
))
((51))
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18. (38)
((
4-ter. Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in un altro Stato membro si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato. Le vendite a distanza di beni importati nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
))
((51))
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18. (38)
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18. (38)
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18. (38)
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2009, N. 88. (37)
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18. (38)
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AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 11-quater, comma 1) che la locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui al comma 3 del presente articolo, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto.
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AGGIORNAMENTO (37)

La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che le modifiche di cui ai commi 4, 8 e 9 del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia` applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le suddette modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
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AGGIORNAMENTO (51)

Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".