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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1993, n. 199

Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/6/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1993, n. 293 (in G.U. 12/08/1993, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  1-12-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore dei dipendenti dalle imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare la crisi occupazionale determinatasi a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1 gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, già in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.
2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono altresì valide, anche ai fini della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, le domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché pervenute agli uffici del lavoro.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno. (4)
((5))
4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (3)

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 13) che il presente articolo, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che " I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160".

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 4, comma 19) che "I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità".