DECRETO-LEGGE 14 giugno 1993, n. 187

Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini stranieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1993, n. 296 (in G.U. 12/08/1993, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1993)
Testo in vigore dal: 15-6-1993
                               Art. 8. 
           Norme in materia di espulsione degli stranieri 
  1. Nell'articolo 7 del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
  "12-bis.  Nei  confronti  degli  stranieri  sottoposti  a  custodia
cautelare per uno o piu' delitti, consumati  o  tentati,  diversi  da
quelli indicati dall'articolo 275, comma 3, del codice  di  procedura
penale, ovvero condannati con sentenza passata in  giudicato  ad  una
pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia
superiore  a  tre  anni  di  reclusione,  e'   disposta   l'immediata
espulsione nello Stato di appartenenza o  di  provenienza  salvo  che
sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero  ricorrano  gravi
ragioni personali di salute o  gravi  pericoli  per  la  sicurezza  e
l'incolumita' in conseguenza di eventi  bellici  o  di  epidemie.  Le
disposizioni  previste  nel  presente  comma  non  si  applicano  nei
confronti degli  stranieri  sottoposti  a  custodia  cautelare  o  in
espiazione di pena  detentiva  per  il  delitto  previsto  dal  comma
12-sexies. 
  12-ter. L'espulsione e' disposta, su richiesta  dello  straniero  o
del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e
dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato.  Il  giudice,
acquisite le informazioni  dagli  organi  di  polizia,  accertato  il
possesso del passaporto  o  di  documento  equipollente,  sentito  il
pubblico  ministero  e  le  altri  parti,   decide   con   ordinanza.
L'espulsione   e'   eseguita   dalla    polizia    giudiziaria    con
accompagnamento immediato alla frontiera.  Avverso  l'ordinanza  puo'
essere proposto ricorso per cassazione  nelle  forme  e  nei  termini
previsti dall'articolo 311,  commi  2,  3,  4  e  5,  del  codice  di
procedura penale. 
  12-quater.  L'esecuzione  dell'espulsione  disposta  nei  confronti
degli stranieri in stato  di  detenzione  sospende  i  termini  della
custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di  detenzione
e' ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero  espulso  nel
territorio  dello   Stato   e   in   caso   di   mancata   esecuzione
dell'espulsione. 
  12-quinquies. Lo straniero  sottoposto  a  procedimento  penale  ed
espulso ai sensi  del  comma  12-  bis  e'  autorizzato  a  rientrare
temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al  giudizio  o
al compimento di quegli  atti  per  i  quali  e'  necessaria  la  sua
presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero
e'  riaccompagnato  alla  frontiera,   salvo   diversa   disposizione
dell'autorita' giudiziaria competente. 
  12-sexies.  Lo  straniero  che  non  osserva  le  prescrizioni  del
provvedimento di espulsione di cui al comma 12- bis e' punito con  la
reclusione da sei mesi a due anni e puo' procedersi  al  suo  arresto
anche fuori dei casi di flagranza. 
Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i  presupposti,
dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste  dalla
legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice
di procedura penale.". 
  2. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
e' inserito il seguente: 
  "7-bis. - 1. Lo straniero che distrugge il passaporto  o  documento
equipollente  per  sottrarsi  all'esecuzione  del  provvedimento   di
espulsione o  che  non  si  adopera  per  ottenere  dalla  competente
autorita' diplomatica  o  consolare  il  rilascio  del  documento  di
viaggio occorrente e' punito con la reclusione  da  sei  mesi  a  tre
anni. 
   2. Nei casi previsti dal comma 1  e'  consentito  l'arresto  anche
fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se
ne ricorrono i  presupposti,  dispone  l'applicazione  di  una  delle
misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori  dei  limiti
di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale.".