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DECRETO-LEGGE 22 maggio 1993, n. 155

Misure urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 (in G.U. 21/07/1993, n.169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2001)
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Testo in vigore dal:  22-7-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di far fronte al fabbisogno per il corrente anno, anche rispetto agli impegni assunti con la Comunità europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Contribuzioni per i lavoratori domestici
((1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.000. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali la retribuzione oraria convenzionale è fissata in lire 5.800))
2. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.