DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 149

Interventi urgenti in favore dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/5/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal: 1-1-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
        Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione 
          e riconversione produttiva dell'industria bellica 
  1. E'  autorizzato  l'avvio  di  un  programma  di  interventi  per
l'ammodernamento delle Forze armate, con  priorita'  per  l'immediata
acquisizione  di  quattro  unita'  navali  classe  Lupo,  incluso  il
relativo  supporto  logistico,  munizionamento  ed   elicotteri,   da
adottare nel secondo semestre dell'anno 1993. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  l'Amministrazione  della
difesa puo' assumere  impegni  pluriennali,  con  effetto  dal  1993,
corrispondenti alle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  o  di  altre
operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di
impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di  lire
150 miliardi con decorrenza 1994. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100
miliardi per l'anno 1993 e a lire  250  miliardi  annui  a  decorrere
dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1993,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al
Ministero della difesa (limiti d'impegno). 
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo  3  della  legge  24  dicembre  1985,  n.   808,   sono
autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno
per gli anni 1993 e 1994. 
  5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i  criteri,  le
procedure e le modalita' gia' stabiliti con i provvedimenti  previsti
dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire  50
miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere  dall'anno
1994,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1993,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di
impegno). 
  7. Il Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,
sentite le  regioni  maggiormente  interessate  e  avvalendosi  anche
dell'Ufficio  di  coordinamento  della  produzione  di  materiali  di
armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9  luglio  1990,  n.
185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata  incidenza
delle attivita' di produzione  e  di  manutenzione  di  materiali  di
armamento. Per favorire la razionalizzazione, la  ristrutturazione  e
la riconversione produttiva nel campo civile e  duale  delle  imprese
operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle
aree individuate ai sensi  del  presente  comma,  e'  autorizzata  la
complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi. (4) 
  8. Il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
stabilisce modalita' e criteri per  l'attuazione  del  comma  7,  con
riferimento anche alla concessione di contributi e alla  restituzione
allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti
interessati, dei contributi medesimi. ((5)) 
  8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono  essere
conclusi  accordi  di  programma  tra  soggetti  pubblici  e  privati
operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  che  dovranno  tra
l'altro prevedere: 
    a) l'utilizzo coordinato delle risorse  finanziarie  pubbliche  e
pri- vate nonche' di quelle eventualmente provenienti dalla Comunita'
economica europea; 
    b) l'individuazione, ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, di un responsabile dell'attuazione dell'accordo,
che e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
su  proposta   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato; 
    c) i  tempi  di  attuazione  degli  interventi  previsti;  d)  le
modalita' di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo. 
  9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il  triennio
1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a  lire  90  miliardi
per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1993-1995,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato  nell'anno
1993 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre  1991,  n.
386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il  Ministro  del
tesoro provvede, con propri decreti,  ad  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota
fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi. (3) 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni, dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che al
comma 10 del presente  articolo,  il  riferimento  all'anno  1993  e'
sostituito con quello all'anno 1995. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto 2 agosto 1995, n. 434 ha disposto (con l'art.  2,  comma
1) che ai fini dell'applicazione del comma 7, del presente  articolo,
si intendono per interventi di razionalizzazione  e  ristrutturazione
gli investimenti in immobilizzazioni tecniche volti  a  miglioramenti
di  processo  e/o  di  prodotto  nonche'  gli  oneri  sostenuti   per
operazioni di concentrazione di attivita' produttive  che  comportino
il trasferimento di impianti e/o stabilimenti. 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 55, comma 1)
che la disposizione di cui al  comma  8  del  presente  articolo,  va
interpretata nel senso che la restituzione dei contributi concessi, a
valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti  interessati,
si applica soltanto ai programmi di riconversione produttiva in campo
civile e duale.