stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 149

Interventi urgenti in favore dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/5/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  1-1-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione
e riconversione produttiva dell'industria bellica
1. È autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.
5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi. (4)
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.
((5))
8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:
a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e pri- vate nonché di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;
b) l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;
d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi. (3)

----------------


AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che al comma 10 del presente articolo, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quello all'anno 1995.

----------------


AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 2 agosto 1995, n. 434 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che ai fini dell'applicazione del comma 7, del presente articolo, si intendono per interventi di razionalizzazione e ristrutturazione gli investimenti in immobilizzazioni tecniche volti a miglioramenti di processo e/o di prodotto nonché gli oneri sostenuti per operazioni di concentrazione di attività produttive che comportino il trasferimento di impianti e/o stabilimenti.

----------------


AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che la disposizione di cui al comma 8 del presente articolo, va interpretata nel senso che la restituzione dei contributi concessi, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, si applica soltanto ai programmi di riconversione produttiva in campo civile e duale.