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DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 149

Interventi urgenti in favore dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/5/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  20-7-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Fondo per il credito agevolato al commercio
1. Il Fondo per il credito agevolato al commercio, di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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1-bis. Le disposizioni previste dai commi nono e decimo dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, si applicano anche per gli anni 1993, 1994 e 1995 per un importo di lire 10 miliardi annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517
))