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DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal:  20-7-1993
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Art. 9-ter

(( (Disposizioni per l'ENI spa). ))

((
1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto- legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI spa può predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, riguardante anche le società del gruppo, nei limiti di 1.500 unità. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4.
L'ENI spa, sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.
5. L'ENI spa e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'lNPDAI in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.