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DECRETO-LEGGE 14 maggio 1993, n. 139

Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/5/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 1993, n. 222 (in G.U. 14/07/1993, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1993)
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Testo in vigore dal:  15-5-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV ed i tossicodipendenti, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, della sanità e per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). - 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche.
La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.
2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonché il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.".
2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286- bis del codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.