stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1993, n. 122

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/4/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205 (in G.U. 26/06/1993, n.148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-6-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Disposizioni processuali
1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.
2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché, quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205))
.
((
2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole:
', delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654'
))
3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.
4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.
6.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205))
.