DECRETO-LEGGE 26 aprile 1993, n. 122

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/4/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205 (in G.U. 26/06/1993, n.148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
vigente al 04/10/2023
Testo in vigore dal: 27-6-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                     Disposizioni di prevenzione 
  ((1.  Chiunque,  in  pubbliche  riunioni,   compia   manifestazioni
esteriori  od  ostenti  emblemi  o  simboli  propri  o  usuali  delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui  all'articolo
3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e' punito con  la  pena  della
reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire
cinquecentomila)). 
  ((2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si  svolgono  competizioni
agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi  o  simboli  di
cui al comma 1. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi
ad un anno)). 
  3. Nel caso di persone denunciate o condannate per  uno  dei  reati
previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre  1975,  n.  654,((per
uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962,)) o per un
reato aggravato  ai  sensi  dell'articolo  3  del  presente  decreto,
nonche'  di  persone  sottoposte  a  misure  di  prevenzione  perche'
ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono  in
pericolo la sicurezza o  la  tranquillita'  pubblica,  ovvero  per  i
motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22
maggio 1975, n. 152, ((si applica la disposizione di cui all'articolo
6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e  il  divieto  di  accesso))
conserva efficacia per un periodo di cinque  anni,  salvo  che  venga
emesso provvedimento  di  archiviazione,  sentenza  di  non  luogo  a
procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura
di prevenzione, ovvero se e'  concessa  la  riabilitazione  ai  sensi
dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge  3
agosto 1988, n. 327.