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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 (in G.U. 20/03/1993, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal:  19-1-1993

Art. 25

Gestioni fuori bilancio
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1› ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993.
2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.
5. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, non si applicano alle casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.