DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 (in G.U. 20/03/1993, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal: 18-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 16-bis. 
             (( (Disposizioni in materia di assunzioni e 
                    mobilita' negli enti locali). 
  1. Le procedure  di  mobilita'  del  personale  degli  enti  locali
dissestati, eccedente  rispetto  ai  parametri  fissati  in  sede  di
rideterminazione   della   pianta   organica,    vengono    espletate
prioritariamente nell'ambito  della  provincia  e  della  regione  di
appartenenza dell'ente interessato. 
  2.  Esclusivamente  al  fine  di  consentire   l'assegnazione   del
personale di cui al comma 1, gli  enti  locali  della  regione  nella
quale si trovino enti locali che hanno deliberato il  dissesto  danno
comunicazione dei posti  vacanti,  di  cui  intendono  assicurare  la
copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal  ricevimento
della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette  all'ente  locale  l'elenco  nominativo  del  personale  da
trasferire mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In  mancanza
di tale  trasmissione,  nel  predetto  termine,  l'ente  locale  puo'
avviare le procedure di assunzione)).