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DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1993, n. 6

Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 marzo 1993, n. 63 (in G.U. 18/03/1993, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2007)
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
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Art. 3

Vigilanza integrata
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, per il triennio 1993-1995, il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.
((4))
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) individua le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto incrociato dei dati in possesso del Ministero delle finanze, degli ispettorati del lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati;
b) predispone periodicamente specifici progetti di controllo integrato, da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali;
c) stabilisce le modalità di attuazione dei progetti di controllo integrato e le modalità di impiego della capacità operativa di cui al comma 4;
d) procede alla verifica, almeno semestrale, dei risultati conseguiti a seguito dell'azione integrata di accertamento, riferendone al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed inviando una relazione concernente tali risultati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro , nonché delle associazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, ai fini di cui alle lettere a) e d).
3. Nell'azione di controllo integrato gli organismi ispettivi si avvalgono di tutti i dati disponibili o acquisiti da parte di ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali. Le risultanze dell'azione integrata sono comunicate anche ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al comma 2 è riservata annualmente una quota adeguata di capacità operativa della Guardia di finanza, degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.
5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.
6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n.
354, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della citata legge n. 146 del 1980, il Ministro delle finanze tiene conto anche delle indicazioni e degli elementi forniti dal Comitato di cui al comma 1.
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.";
b) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Ministro delle finanze può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.".

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, è prorogato per il triennio 1996-1998.