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DECRETO-LEGGE 14 novembre 1992, n. 433

Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/11/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1993, n. 4 (in G.U. 15/01/1993, n.11).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  11-1-2000
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Art. 3

1.
(( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))
.
1-bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.
2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , con il personale che ha già prestato servizio a tempo determinato nell'ambito dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente prestato nell'ultimo quinquennio.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993.