DECRETO-LEGGE 14 novembre 1992, n. 433

Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/11/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1993, n. 4 (in G.U. 15/01/1993, n.11).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
Testo in vigore dal: 11-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 )). 
  1-bis.  Il  personale  delle  organizzazioni  di  volontariato   e'
utilizzato ad integrazione  del  personale  dell'Amministrazione  dei
beni culturali e ambientali. 
  2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza
e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica  di  agente
di pubblica sicurezza. 
  2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero per i  beni
culturali e ambientali e' autorizzato a costituire rapporti di lavoro
a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554  ,  con
il personale che  ha  gia'  prestato  servizio  a  tempo  determinato
nell'ambito dell'Amministrazione dei  beni  culturali  e  ambientali,
utilizzando graduatorie regionali formate in  base  alla  durata  del
periodo   di   servizio   complessivamente    prestato    nell'ultimo
quinquennio. 
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  2-bis,  nei
limiti di 15 miliardi di lire, si  provvede  a  carico  dei  capitoli
1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i  beni
culturali e ambientali per l'anno 1993.