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DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  11-7-1992

Art. 9

1. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000.
2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 120.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 90.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 60.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali.
3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con le modalità di cui al comma 2.
4. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è elevata a lire 2.000.
5. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 20-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è elevata, rispettivamente, da lire 400 a lire 1.000; da lire 1.100 a lire 2.000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a lire 7.000;
da lire 7.800 a lire 10.000.
6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992.