DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
Testo in vigore dal: 4-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
  1. Con riferimento agli enti  di  cui  al  presente  capo  ed  alle
societa' da essi controllate, tutte le attivita', nonche'  i  diritti
minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti  amministrativi
ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad
enti pubblici, ovvero a societa'  a  partcipazione  statale,  restano
attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che  ne  sono
attualmente titolari. 
  2. Le concessioni  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate  dalle
amministrazioni competenti in conformita' alle disposizioni  vigenti.
Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la  disciplina
sara' stabilita dall'atto di concessione in conformita'  ai  principi
generali vigenti in materia. 
  3. Le concessioni di cui al  comma  1  avranno  la  durata  massima
prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore  a  venti  anni,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.
((15)) 
  4. Le concessioni di attivita' in favore dei  soggetti  di  cui  al
comma 1, che siano gia' in  vigore,  sono  prorogate  per  la  stessa
durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti  potranno,
ove occorra modificarle o integrarle. ((15)) 
  4-bis. Fino alla emanazione di una nuova  disciplina,  le  societa'
per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18
esercitano,  nei  medesimi  limiti  e  con  i  medesimi  effetti,  le
attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica  utilita'  e  di
necessita' e di urgenza, gia' spettanti agli enti originari. 
    
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 5 marzo 2001, n. 57 ha disposto (con l'art. 10, comma 1)  che
"L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge  11  luglio  1992,  n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1992,  n.
359, si applica alle sole concessioni la cui  titolarita'  sia  stata
conseguita per effetto della trasformazione di precedenti  riserve  o
diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14  e
alle concessioni di cui erano gia' titolari, con esclusione di quelle
relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata  in  vigore
del citato decreto-legge n. 333 del  1992,  i  soggetti  indicati  al
comma  1  del  medesimo  articolo  14,  la  cui  proroga  sia   stata
dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge,  nei
prospetti  informativi  di  vendita  di  partecipazioni   dirette   o
indirette dello Stato, in Italia o all'estero".