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DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
Testo in vigore dal:  4-4-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partcipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti.
Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.
3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((15))
4. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle.
((15))
4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari.

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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 5 marzo 2001, n. 57 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero".