DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n.185).
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/06/1992, n. 134 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-7-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
Divieto  di  concessione  di  benefici  per  gli  appartenenti   alla
                      criminalita' organizzata 
  1. L'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e'  cosi'
modificato: 
    a) la rubrica e il comma  1  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "(
Divieto  di   concessione   dei   benefici   e   accertamento   della
pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti ). - 1. Fermo
quanto stabilito dall'articolo 13- ter del decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e  le
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI  della  legge
26  luglio  1975,  n.  354,  fatta  eccezione  per   la   liberazione
anticipata, possono essere  concessi  ai  detenuti  e  internati  per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dall'articolo
416-bis del codice penale ovvero al  fine  di  agevolare  l'attivita'
delle associazioni previste  dallo  stesso  articolo  nonche'  per  i
delitti di cui agli articoli  416-bis  e  630  del  codice  penale  e
all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309,  solo  nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e  internati
collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter. Quando  si
tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali
sia stata applicata una delle circostanze attenuanti  previste  dagli
articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del  danno  sia
avvenuto dopo la sentenza di  condanna,  o  114  del  codice  penale,
ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso
codice, i benefici suddetti  possono  essere  concessi  anche  se  la
collaborazione che viene offerta risulti  oggettivamente  irrilevante
purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere  in  maniera
certa l'attualita' dei collegamenti con la criminalita'  organizzata.
Quando si tratta di detenuti o internati  per  delitti  commessi  per
finalita'   di   terrorismo   o   di    eversione    dell'ordinamento
costituzionale ovvero di detenuti o internati per i  delitti  di  cui
agli articoli 575, 628 terzo comma,  629  secondo  comma  del  codice
penale e all'articolo 73, limitatamente  alle  ipotesi  aggravate  ai
sensi dell'articolo 80 comma 2, del predetto  testo  unico  approvato
con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990,  i
benefici suddetti  possono  essere  concessi  solo  se  non  vi  sono
elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti  con  la
criminalita' organizzata o eversiva."; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
   "3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio  e
le misure alternative alla  detenzione  previste  dal  capo  VI,  non
possono essere concessi ai detenuti ed internati per  delitti  dolosi
quando  il  Procuratore  nazionale   antimafia   o   il   procuratore
distrettuale comunica, d'iniziativa o su  segnalazione  del  comitato
provinciale per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  competente  in
relazione al luogo di  detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di
collegamenti  con  la  criminalita'  organizzata.  In  tal  caso   si
prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.". 
  2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno  dei
delitti indicati nel primo periodo del comma 1  che  fruiscano,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alterna-
tive alla detenzione o di  permessi  premio,  o  siano  assegnate  al
lavoro all'esterno, l'autorita' di polizia  comunica  al  giudice  di
sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano  nella
condizione per l'applicazione dell'articolo 58- ter  della  legge  26
luglio 1975, n. 354. In tal  caso,  accertata  l'insussistenza  della
suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza dispone  la  revoca
della misura alternativa  alla  detenzione  o  del  permesso  premio.
Analogo provvedimento  e'  adottato  dalla  competente  autorita'  in
riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno. ((5)) 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-8 luglio  1993,  n.
306  (in  G.U.  1a  s.s.  14/7/1993,  n.   29)   ha   dichiarato   la
illegittimita' costituzionale del comma 2  del  presente  articolo  "
nella parte in cui prevede che la  revoca  delle  misure  alternative
alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti indicati
nel primo periodo del primo comma che non si trovano nella condizione
per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26  luglio  1975,  n.
354,  anche  quando  non  sia  stata  accertata  la  sussistenza   di
collegamenti attuali dei medesimi con la criminalita' organizzata".