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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1992, n. 36

Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/01/1992.
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 febbraio 1992, n. 213 (in G.U. 06/03/1992, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1992)
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Testo in vigore dal:  31-1-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di assumere, con le precedenti procedure, personale del Corpo di polizia penitenziaria anche in eccedenza rispetto all'attuale organico, nei limiti delle vacanze numeriche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, nonché di provvedere alle strutture amministrative della giustizia minorile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Assunzioni del personale
del Corpo di polizia penitenziaria
1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.
2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.
3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173.
4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre 1993.