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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1991, n. 6

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

note: Entrata in vigore della legge: 15/01/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 (in G.U. 15/03/1991, n.63).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  17-5-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 12-bis

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio).
1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio è fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.
2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 144, per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142.
La durata massima della rateizzazione è di tre anni finanziari.
3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 ))
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5.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 ))
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(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 ))
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7.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 ))
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