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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2024)
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Testo in vigore dal:  13-7-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalità organizzata e per assicurare la difesa della legalità, di rivedere alcune norme in tema di ordinamento penitenziario, di custodia cautelare, di circostanze aggravanti, di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché in tema di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa e di legislazione antimafia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.".
2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:
"1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.".
a) nel comma 1, le parole "di particolare pericolosità sociale" sono sostituite dalle seguenti: "socialmente pericolose";
b) il comma 1-bis è soppresso;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La concessione dei permessi è ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-
((bis,))
dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.".
4. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:
"2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo.
Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.".
5. Dopo l'articolo 58- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:
"Art. 58-ter (Persone che collaborano con la giustizia). - 1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30- ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.".
6. Dopo l'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"Art. 58-quater (Divieto di concessione di benefici). - 1.
L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato
((per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-bis ))
che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.".