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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419

Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 (in G.U. 28/02/1992, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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Testo in vigore dal:  6-4-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Circostanze aggravanti
1. Nell'articolo 111 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.".
2. Nell'articolo 112 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.".
3. Nel terzo comma dell'articolo 114 del codice penale, dopo le parole: "numeri 3 e 4" sono inserite le seguenti: "del primo comma e nel terzo comma".
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21))
.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".