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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1991, n. 417

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66 (in G.U. 10/02/1992, n.33).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
Testo in vigore dal:  24-12-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione finanziaria e i produttori di tabacchi lavorati che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione finanziaria per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale.
A tale fine i produttori devono adottare un sistema di identificazione dei prodotti che consenta di individuare, relativamente ai tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato fin dal pacchetto di sigarette, la data, il luogo di produzione, il macchinario, il turno di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione, nonché il primo acquirente dei prodotti. I produttori devono comunicare tali sistemi di identificazione all'Amministrazione finanziaria entro trenta giorni dalla definizione o modifica degli stessi. (9)
2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione di tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, di produzione nazionale o estera sottoposti a sequestro, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:
a) per ogni sequestro da 2.000 chilogrammi o più, i prodotti sono contabilizzati, entro trenta giorni dalla data del sequestro, per marca e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantità e luogo del sequestro e ogni altra informazione o documentazione disponibile, ritenuta utile per identificare il primo acquirente;
b) le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalla avvenuta operazione di contabilizzazione;
c) con riferimento a sequestri pari o superiori a 2.000 chilogrammi, i produttori nazionali o esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), devono provvedere ad una ispezione della merce sequestrata. Con riferimento a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, verrà effettuata una ispezione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni caso, ogni sei mesi;
d) lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera c) è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi ed agli impianti di produzione, al fine di stabilire la data e il luogo di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonché ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalità di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Scopo dell'ispezione è anche stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi;
e) le informazioni di cui alla lettera d) devono essere comunicate dai produttori all'Amministrazione finanziaria entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata.
3. Il Ministero delle finanze predispone, di intesa con i produttori, un rapporto semestrale in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2.
4. In base ai rapporti di cui al comma 3, il Ministero delle finanze ed i produttori nazionali ed esteri devono studiare, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.
5. Qualora i produttori nazionali ed esteri non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti di cui al comma 1, ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, lettere c) ed e), l'Amministrazione finanziaria, entro quindici giorni dalla notizia, dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.
6. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire trecento milioni a lire un miliardo. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di aumentare quest'ultimo importo da due a cinque volte, quando l'autorità demandata all'applicazione della sanzione ha motivo di ritenere che, in considerazione della capacità patrimoniale e del volume d'affari del produttore, la misura massima risulti inefficace.
((14))
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 19 marzo 2001, n. 92, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Il sistema di identificazione dei prodotti, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere definito dai produttori di tabacchi lavorati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 5 dell'art. 1 del suddetto decreto è abrogato il presente articolo.