DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1991, n. 345

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/11/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410 (in G.U. 30/12/1991, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 17-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis. 
(Personale a disposizione per le esigenze connesse  alla  lotta  alla
                     criminalita' organizzata). 
  1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei  compiti  affidati
all'Alto Commissario per  il  coordinamento  della  lotta  contro  la
delinquenza mafiosa dalla vigente normativa  e  per  quelle  connesse
all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n.  221,  su  proposta
del  Ministro  dell'interno,  un'aliquota  di  prefetti,  nel  limite
massimo del  5  per  cento  della  dotazione  organica,  puo'  essere
collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo  237
del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  e  in  deroga  ai  limiti
temporali ivi previsti. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)).