DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal: 13-5-1991
                              Art. 18. 
  1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le aliquote contributive  a  carico  dei
lavoratori  dipendenti  del  settore  privato   e   pubblico   dovute
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme  di
previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono  aumentate  in
misura pari a 0,25 punti percentuali. 
  2. A decorrere dal trimestre solare in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, le aliquote  contributive  dovute  ai
sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti iscritti alle
gestioni previdenziali degli  artigiani,  degli  esercenti  attivita'
commerciali, dei coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  e  degli
imprenditori agricoli a titolo principale sono  aumentate  in  misura
pari ad 1 punto percentuale.