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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/5/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1991, n. 197 (in G.U. 06/07/1991, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2007)
Testo in vigore dal:  1-1-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Onorabilità dei soci e degli esponenti

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
.
((2))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
.
((2))
2-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
.
((2))
2-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che i commi 1, 2 e 2-bis del presente articolo sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.