DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 103

Disposizioni urgenti in materia previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1991, n. 166 (in G.U. 01/06/1991, n.127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2001)
Testo in vigore dal: 1-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso 
  versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali. 
  ((1. L'importo delle somme aggiuntive e  della  maggiorazione  puo'
essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sentiti  gli  enti
impositori, fino alla misura degli interessi legali,  nelle  seguenti
ipotesi: 
    a) nei casi di mancato o  ritardato  pagamento  di  contributi  o
premi derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a  contrastanti
orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza
dell'obbligo  contributivo  successivamente  riconosciuto   in   sede
giudiziale o amministrativa in relazione alla  particolare  rilevanza
delle  incertezze  interpretative   che   hanno   dato   luogo   alla
inadempienza  e  nei  casi  di  mancato  o  ritardato  pagamento   di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso  del  terzo  denunciato
all'autorita' giudiziaria, in relazione anche  a  possibili  riflessi
negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza; 
    b) per le aziende in crisi per le quali siano  stati  adottati  i
provvedimenti previsti dalla legge 12  agosto  1977,  n.  675,  dalla
legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979,  n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.  95,
e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i  casi  di
crisi, riconversione  o  ristrutturazione  aziendale  che  presentino
particolare  rilevanza  sociale  ed  economica  in   relazione   alla
situazione occupazionale locale ed  alla  situazione  produttiva  del
settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a  quelli
stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali,
di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 
  2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale
puo' disporre anche  l'estinzione  della  obbligazione  per  sanzioni
amministrative  connesse  con  la  denuncia  ed  il  versamento   dei
contributi o dei premi. 
  3. In attesa dell'emanazione del decreto  di  cui  al  comma  1,  i
soggetti che  abbiano  avanzato  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale ed agli enti  impositori  motivata  e  documentata
istanza per  ottenere  la  riduzione  ivi  prevista,  procedono  alla
regolarizzazione contributiva  mediante  la  corresponsione,  in  via
provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive  nella  misura
degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data
di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non
sia intervenuto il predetto decreto, gli enti  impositori  provvedono
all'addebito di tali somme nella misura ordinaria)). 
  4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)). 
  5. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio 1988, n. 48, si applicano ai datori di lavoro che operano  o
hanno operato gli  sgravi  contributivi  indebitamente  o  in  misura
maggiore di  quella  spettante,  in  luogo  della  sanzione  prevista
dall'articolo 18, comma nono, del decreto-legge 30  agosto  1968,  n.
918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  1968,  n.
1089. 
  6. I soggetti che provvedono al pagamento dei  contributi  o  premi
dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso  il
Servizio per i contributi agricoli  unificati,  relativi  ai  periodi
fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare  la
loro posizione debitoria con il versamento di  una  somma  aggiuntiva
d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno  del  totale  dei
contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per
cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione
di quella prevista dall'articolo  4  del  decreto-legge  30  dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio
1988, n. 48, purche' il versamento, ivi compreso quello  della  somma
aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo  le  modalita'  fissate
dagli enti impositori, in due rate di pari importo di  cui  la  prima
entro il 25 giugno 1991 e la seconda  entro  il  25  luglio  1991.  I
soggetti predetti sono tenuti, entro il 25 giugno 1991, a  presentare
agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita  domanda  secondo
lo schema predisposto dagli enti medesimi. La  riduzione  di  cui  al
presente comma spetta altresi' ai soggetti che, alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al  pagamento  dei
soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese  di
agosto 1990 e che versino, in  unica  soluzione,  la  relativa  somma
aggiuntiva ridotta entro trenta giorni  dalla  richiesta  degli  enti
impositori. Il pagamento dei  contributi  o  premi  e/o  delle  somme
aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza  dal
beneficio di cui al presente comma. 
  7. La riduzione di cui al comma 6 si applica anche ai  contribuenti
i cui crediti per contributi o premi sono stati  inseriti  nei  ruoli
esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, del  decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
dicembre 1989, n. 389. A tali fini, i contribuenti che  abbiano  gia'
provveduto  a  versare  ai  concessionari  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i contributi o  i
premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedano entro il 25
giugno 1991, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria
mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa
data, delle somme aggiuntive determinate ai  sensi  del  comma  6  in
sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti
a comunicare agli enti  impositori  i  dati  relativi  ai  versamenti
effettuati  dai  singoli  contribuenti  che  si  sono  avvalsi  della
regolarizzazione, secondo le modalita' che saranno fissate dagli enti
stessi. 
  7-bis. Le sanzioni  previste  dall'articolo  26,  penultimo  comma,
della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e
8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638, e dall'articolo 40 del decreto del Presidente  della  Repubblica
27 aprile 1968, n.  488,  non  si  applicano  a  coloro  che  abbiano
denunciato o  denuncino  la  percezione  non  dovuta  della  pensione
sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della  pensione  di
invalidita', ovvero le omissioni di  cui  al  predetto  articolo  40,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano
anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo. 
  8. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi  speciali
in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni  per
sanzioni amministrative e per ogni altro  onere  accessorio  connessi
con la denuncia ed il versamento dei  contributi  o  dei  premi,  ivi
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  51  del  testo  unico  delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,   nonche'
all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089,  in  materia
di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle  spese  legali  e
degli aggi connessi alla riscossione dei  contributi  a  mezzo  ruoli
esattoriali. In caso di regolarizzazione ((, anche se  effettuata  in
base  a  domanda  presentata  nel  termine  previsto  dal   comma   6
dell'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338,)) non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9  e  10,  del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 
  9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data del 15 giugno 1991 sono sospesi i  processi  penali  relativi  a
fatti di cui al comma 8. 
  10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del  presente
decreto  si  trovino  in  stato  di  amministrazione  controllata   o
amministrazione  straordinaria,  il  termine  per  il  pagamento  dei
contributi o  dei  premi  per  la  regolarizzazione  della  posizione
debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello
della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria. 
  11. Non e' considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio
di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria,  ivi  compresa  la
Guardia di finanza, l'Amministrazione del lavoro e  della  previdenza
sociale, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, i comuni e
loro consorzi e le comunita' montane, il Servizio  per  i  contributi
agricoli unificati, l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
gli  infortuni  sul  lavoro,  le  camere  di  commercio,   industria,
artigianato e agricoltura  e  gli  enti  pubblici  gestori  di  forme
obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20
marzo 1975, n. 70, ai  fini  della  verifica  sulla  correttezza  dei
comportamenti dei  soggetti  tenuti  all'adempimento  degli  obblighi
contributivi e fiscali. 
  11-bis. Non costituisce altresi' violazione del segreto di  ufficio
la fornitura, per i fini di cui al comma 11, di  dati  e  di  notizie
alle predette Amministrazioni da parte delle aziende, istituti,  enti
e societa' che stipulano contratti  di  somministrazione  di  energia
elettrica o di fornitura di servizi telefonici nonche' delle societa'
ad esse collegate. 
  12. Con apposite convenzioni le amministrazioni di cui al comma  11
definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati
occorrenti ai fini degli adempimenti  previdenziali  e  fiscali,  con
sistemi  automatizzati.  Le   stesse   amministrazioni   definiscono,
altresi', con  convenzioni  le  modalita'  attraverso  le  quali  gli
organismi di cui al comma 11- bis renderanno disponibili con  sistemi
automatizzati i dati relativi alle utenze  contenuti  nei  rispettivi
archivi. Le convenzioni dovranno  prevedere  il  rimborso  dei  costi
diretti sostenuti per lo scambio e per la fornitura dei dati. 
  12-bis.  Le   informazioni   oggetto   della   fornitura   dovranno
comprendere anche il numero di codice fiscale  degli  utenti.  A  tal
fine, ove non previsto, l'obbligo di cui all'articolo 6  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e  succes-
sive modificazioni e integrazioni, e' esteso ai contratti  in  essere
di cui al comma 11-bis. 
  12-ter. Nell'ambito dei  sistemi  di  sicurezza  in  essere  presso
ciascuna amministrazione, le stesse convenzioni definiscono i criteri
di attribuzione delle autorizzazioni individuali ad accedere ai dati. 
  12-quater. Le disposizioni di cui al comma 12 trovano  applicazione
anche nel caso di scambio  di  dati  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 dicembre l989, n. 389. 
  12-quinquies. Per agevolare l'inserimento del codice fiscale  negli
archivi delle pubbliche amministrazioni e degli organismi pubblici  e
privati  tenuti  all'obbligo  di  indicazione  del  codice   fiscale,
l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i codici fiscali ed i
relativi dati anagrafici anche  attraverso  la  stipula  di  apposite
convenzioni. 
  12-sexies. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio
1988, n. 48, e' abrogato. 
  13. Le disposizioni di cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti di  cui  al  comma
11. 
  13-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano
anche per i contributi previdenziali dovuti ad enti, istituti e casse
che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie sia  per
i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi. 
  14. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il  comma
3, e' aggiunto il seguente: 
  " 3-bis. I progetti di cui  al  comma  1  dovranno  in  particolare
essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e  il
recupero delle omissioni ed  evasioni  contributive,  sulla  base  di
specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte  all'esame
del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Il  comitato
esecutivo dell'Istituto definira' la quota dello stanziamento fissato
ai sensi del comma 3  da  destinare  al  finanziamento  di  incentivi
connessi alla realizzazione dei predetti programmi.  Tale  quota  non
puo' essere comunque inferiore al 50 per cento della somma  destinata
a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente
comma  e'  disposto  previa  valutazione  e  verifica  dei  risultati
conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del  lavoro  e
della previdenza sociale". 
  14-bis. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9  marzo  1989,  n.
88, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  'In  sede  di  prima
applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui
al comma 1 e nel limite  massimo  di  cinque  unita',  e'  consentita
sempreche'  la  cessazione  dal  servizio  sia  intervenuta  in  data
anteriore al quinquennio precedente l'assunzione predetta'.