DECRETO-LEGGE 16 marzo 1991, n. 83

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/3/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1991, n. 154 (in G.U. 15/05/1991, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
Testo in vigore dal: 16-5-1991
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
  1.  L'articolo  4  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.   429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 4. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni
e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto  o  di
conseguire un indebito rimborso ovvero  di  consentire  l'evasione  o
indebito rimborso a terzi: 
    a) allega alla dichiarazione annuale  dei  redditi,  dell'imposta
sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli  uffici
finanziari o agli ufficiali ed agenti  della  polizia  tributaria  o,
comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati; 
    b) distrugge  od  occulta  in  tutto  o  in  parte  le  scritture
contabili o i documenti di cui e' obbligatoria  la  conservazione  in
modo da non consentire la ricostruzione del volume di  affari  o  dei
redditi; 
    c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o
nella dichiarazione annuale presentata in qualita'  di  sostituto  di
imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli  veri  in
modo che ne risulti impedita l'identificazione dei  soggetti  cui  si
riferiscono; 
    d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni  in
tutto  o  in  parte   inesistenti   o   recanti   l'indicazione   dei
corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura  superiore
a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture  o  altri  documenti
recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo  che  ne
risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono; 
    e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto
compensi o altre somme soggetti a ritenute alla  fonte  a  titolo  di
acconto indica somme, al lordo  delle  ritenute,  diverse  da  quelle
effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi; 
    f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel  bilancio  o
rendiconto  ad  essa  allegato,  al  di  fuori  dei   casi   previsti
dall'articolo 1, ricavi, proventi od  altri  componenti  positivi  di
reddito, ovvero spese od altri  componenti  negativi  di  reddito  in
misura diversa da  quella  effettiva  ((...))  utilizzando  documenti
attestanti  fatti  materiali  non  corrispondenti  al  vero  ((ovvero
ponendo  in  essere  altri  comportamenti   fraudolenti   idonei   ad
ostacolare l'accertamento di fatti materiali)). 
   2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d) ((, e) ed  f)  del
comma 1 sono di lieve entita' si applica  la  pena  della  reclusione
fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non
si considerano in ogni  caso  di  lieve  entita'  quando  i  relativi
importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni))".