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DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1991, n. 18

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ((. . .)).

note: Entrata in vigore del decreto: 20/1/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1991, n. 89 (in G.U. 20/03/1991, n.67).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1996)
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Testo in vigore dal:  17-8-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,20 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1991, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 2,70 punti percentuali.
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' dicembre 1990, le imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali.
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' dicembre 1990, le imprese indicate nel comma 3 operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la turbercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.
5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' dicembre 1990, i datori di lavoro del settore agricolo non operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, relativi, rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria contro la turbercolosi in misura pari a 0,11 punti percentuali ed al finanziamento del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in misura pari a 0,01 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali.
((3))
6. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' dicembre 1990, i datori di lavoro di cui al comma 5 sono esonerati dal versamento, per i dipendenti appartenenti alle categorie impiegatizie e dirigenziali, del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la turbercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 3,80 punti percentuali.
((3))
7. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di L. 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
8. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 7, successivamente alla data del 30 novembre 1988, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di L. 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 non si cumulano fra loro.
10. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 e restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del richiamato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo.
11. Le minori entrate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono valutate in lire 2.080 miliardi per l'anno 1991, in lire 2.235 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2.251 miliardi per l'anno 1993; quelle per il finanziamento delle finalità di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, derivanti dalla riduzione del contributo ex ENAOLI, per effetto dell'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6, sono valutate in lire 34 miliardi per l'anno 1991, in lire 36 miliardi per l'anno 1992 e in lire 37 miliardi per l'anno 1993; quelle derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 sono valutate in lire 154 miliardi per l'anno 1991.
12. Al complessivo onere di lire 2.268 miliardi per l'anno 1991, di lire 2.271 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.288 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 788 miliardi annui, l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore commercio" e, quanto a lire 1.480 miliardi per l'anno 1991, a lire 1.483 miliardi per l'anno 1992 e a lire 1.500 miliardi per l'anno 1993, l'accantonamento "Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro".
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 ha disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera a)) che con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996 il livello di fiscalizzazione degli oneri sociali è ridotto, con riferimento al contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di 0,6 punti percentuali per i soggetti di cui al presente articolo, commi 5 e 6.