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DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1991, n. 8

((Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia)).

note: Entrata in vigore della legge: 16-1-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82 (in G.U. 16/03/1991, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2024)
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Testo in vigore dal:  25-3-2001
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Art. 15

(( (Cambiamento delle generalità. Rinvio). ))
((
1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.
2. All'attuazione del disposto del comma 1 si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni))