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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1991, n. 6

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

note: Entrata in vigore della legge: 15/01/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 (in G.U. 15/03/1991, n.63).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  15-1-1991

Art. 12

Finanziamento per lavori socialmente utili
nelle aree napoletana e palermitana
1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e successivamente disciplinato con l'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 120.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato fra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a favore del comune di Palermo l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni per l'anno 1991.