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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1991, n. 6

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

note: Entrata in vigore della legge: 15/01/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 (in G.U. 15/03/1991, n.63).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  16-3-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore degli enti locali per l'assegnazione dei contributi erariali relativi all'anno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Finanziamento delle amministrazioni provinciali,
dei comuni e delle comunità montane
1. Per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni per i comuni e in lire 86.700 milioni per le comunità montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento alle province
((, per 15.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità))
;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1991, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1990, valutato in lire 11.327.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1992, di lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000 milioni per le province, lire 285.000 milioni per i comuni e lire 8.000 milioni per le comunità montane.
2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 65.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.
((
2-bis. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 alla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi, di cui al comma 0.1. dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 1990, n. 403, pari a lire 8.000 miliardi, è destinato esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli stessi enti. I mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiunti all'attività ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla somma sopra indicata.
2-ter. Gli enti di cui al comma 2-bis possono utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali))