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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
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vigente al 11/11/2024
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Testo in vigore dal:  27-10-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, recante regolamento di polizia mortuaria;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 1990;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria, composto di centootto articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE LORENZO, Ministro della sanità

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1990

Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 10

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
L'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, è così formulato:
"Art. 358. - Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico.
I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per la esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni sono puniti, quando non siano applicabili le pene prevedute nelle disposizioni medesime, con l'ammenda fino a lire duemila.
La sanzione dell'ammenda di cui al secondo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
La misura della sanzione di cui sopra è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma).
La misura attuale della sanzione è quindi 'fino a lire quattrocentomilà".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art.1
- Il titolo VII del R.D. n. 1238/1939, sull'ordinamento dello stato civile riguarda "Dei registri e degli atti di morte", e comprende gli articoli dal 136 al 152 il cui testo è il seguente:
"Art. 136. - Nella prima parte dei registri di morte l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattegli direttamente nei casi indicati nell'art. 138, comma primo.
Art. 137. - La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B e C.
Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove il defunto aveva la sua residenza.
Nella serie B, composta di fogli con moduli stampati, si iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile redige in seguito ad avviso, notizie o denunzie avuti da ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, a norma dell'art. 138, comma 2, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui all'art. 144, dei capi stazione nel caso di cui all'art. 147, dai comandanti di aeromobili o di aeroporto nei casi indicati nell'art. 148, commi 1 e 4, dai segretari o dai cancellieri dell'autorità giudiziaria nel caso di cui all'art. 139.
Nella serie C, composta di fogli in bianco si trascrivono:
1) gli atti di morte ricevuti all'estero;
2) gli atti di morte ricevuti durante un viaggio di mare e quelli formati nel Regno dalle autorità marittime a termini dell'art. 146, commi primo e terzo;
3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;
4) i processi verbali formati dal podestà o da altro pubblico ufficiale nel caso preveduto nell'art. 145; i processi verbali formati dall'autorità marittima portuale nel caso preveduto nell'art. 146, comma quarto, e, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, gli atti di scomparizione in mare contemplati nell'art. 597 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile;
5) le dichiarazioni autentiche delle autorità marittime e dei comandanti di aeroporto nei casi preveduti rispettivamente nell'art. 146, comma secondo, e nell'art. 148, comma terzo;
6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato;
7) le sentenze di morte presunta divenute eseguibili;
8) le sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
Nella serie C si iscrivono o si trascrivono gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati.
La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) e nel precedente comma è fatta per intero.
Art. 138. - La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma precedente, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140.
Art. 139. - Il segretario o il cancelliere dell'autorità giudiziaria, tenuto a compilare il processo verbale dell'esecuzione di una sentenza di morte, deve trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo, entro ventiquattro ore dall'esecuzione medesima, le notizie enunciate nell'articolo seguente, in conformità delle quali è formato l'atto di morte.
Art. 140. - L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e il cognome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti.
In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte, ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
Art. 141. - Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile da rilasciare in carta non bollata e senza spesa.
L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necrosopo o di un altro delegato sanitario, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.
Art. 142. - Quando è stata data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto al procuratore del Re. In tale caso, se l'atto di morte non è stato ricevuto, non deve essere iscritto nel registro se non dopo la sentenza del tribunale pronunciata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero. La sentenza deve essere menzionata nell'atto stesso ed inserita nel volume degli allegati.
Art. 143. - L'ufficiale dello stato civile, che nell'accertare la morte di una persona ai sensi dell'art. 141, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato, deve farne immediato rapporto al pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova. Nei comuni che sono sedi di tribunale, il rapporto è fatto al procuratore del Re.
Art. 144. - Quando risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può seppellire il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto.
Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali è formato l'atto di morte.
Art. 145. - Nel caso di morte senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l'ufficiale dello stato civile o altro pubblico ufficiale ne redige processo verbale o lo trasmette al procuratore del Re, il quale, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a farlo trascrivere nel registro di morte.
Il processo verbale deve indicare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrive il cadavere o i cadaveri rinvenuti, gli oggetti e i segni riscontrati su ciascuno di essi, e raccogliere le dichiarazioni e le informazioni che possono servire ad accertare il numero e la identità dei morti.
Art. 146. - Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte è formato dagli ufficiali indicati nell'art. 79 e si osservano per il deposito dell'atto medesimo le disposizioni dell'art. 80.
Quando per naufragio di una nave sono da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne fa trascrivere una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.
Nel caso in cui si è perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono sono compresi gli ufficiali indicati nell'art. 79, gli atti di morte sono formati, sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero dalla regia autorità consolare e nel Regno dell'autorità marittima.
Nel caso di naufragio dei battelli, di barche, o di altri galleggianti indicati nell'art. 899 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile, l'autorità marittima portuale, accertato l'infortunio, ne redige processo verbale con la indicazione delle persone che sono da ritenere perite. Il processo verbale è trasmesso al procuratore del Re, il quale, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a farlo trascrivere nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.
Art. 147. - Se taluno muore durante un viaggio per ferrovia, l'atto di morte è formato dall'ufficiale dello stato civile del Comune dove si trova la stazione, nella quale il cadavere è stato deposto.
A tal fine il capo della stazione trasmette, entro ventiquattro ore, avviso del decesso all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 140 e che egli deve curare di raccogliere dal capo del convoglio o altrimenti.
Art. 148. - La morte avvenuta in viaggio per aria è registrata nel libro di bordo ed il comandante dell'aeromobile la deve denunciare, per la formazione del relativo atto, all'ufficiale dello stato civile, ovvero alla regia autorità consolare, nel luogo di atterraggio o di approdo, in cui il cadavere è deposto.
La denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'atterraggio o dall'approdo con le indicazioni stabilite nell'art. 140.
Quando, in conseguenza della perdita di un aeromobile, sono da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza, il comandante dell'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile nel Regno, accertato l'infortunio, fa inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.
Quando si è perduta, con il comandante e gli altri ufficiali, una parte soltanto dell'equipaggio e dei passeggeri dell'aeromobile, gli atti di morte sono formati dagli ufficiali dello stato civile dei rispettivi comuni, a cui appartenevano le persone morte, in base a denuncia che deve a loro essere fatta, dopo i necessari accertamenti, dal comandante dell'ultimo aeroporto toccato.
Quando il sinistro è avvenuto all'estero, gli atti di morte sono formati, sulla dichiarazione dei superstiti, dalla regia autorità consolare.
Art. 149. - L'ufficiale dello stato civile, che iscrive nei propri registri un atto di morte, provvede per l'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto, osservate le disposizioni dell'art. 175. Se la nascita è avvenuta in altro comune, egli deve trasmettere copia dell'atto di morte al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il detto comune affinchè sia provveduto all'annotazione, a norma del predetto art. 175.
L'obbligo di cui al comma precedente spetta all'ufficiale dello stato civile, pure nel caso in cui ha trascritto nei propri registri un atto di morte, che non sia già ricevuto nei registri di morte di un altro comune.
Se il defunto era residente in un altro comune, l'ufficiale dello stato civile, che ha formato l'atto di morte, deve anche trasmetterne copia entro dieci giorni, ai fini della trascrizione, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.
Art. 150. - In margine agli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione ad essi relative; ed in margine agli atti di trascrizione delle sentenze dichiarative di morte presunta si fa annotazione delle sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile, dichiarano l'esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
È fatta salva ogni altra annotazione prescritta dalla legge ovvero ordinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 151. - L'obbligo di dare notizia al giudice tutelare della morte di persona, la quale ha lasciato figli in età minore a termini dell'art. 343 del libro primo del codice civile spetta, nel caso preveduto nell'art. 149, comma secondo, all'ufficiale dello stato civile che è richiesto per la trascrizione dell'atto di morte e deve essere adempiuto nei termini di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di trascrizione.
Art. 152. - Nel caso di morte di straniero nel Regno, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia autentica dell'atto di morte al procuratore del Re affinchè sia trasmessa, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri, al Governo dello Stato a cui apparteneva il defunto purché nello Stato medesimo siano in vigore disposizioni analoghe.
Se lo straniero non aveva con sé persone di sua famiglia maggiori di età, l'ufficiale dello stato civile informa, in pari tempo, della morte il procuratore del Re affinchè ne sia avvertito il console dello Stato a cui il defunto apparteneva".
- L'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, è così formulato:
"Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:
a) a denunziare al podestà (ora sindaco, n.d.r.) le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso".
- Il testo dell'art. 100 del D.P.R. n. 185/1964 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare) è il seguente:
"Art. 100 (Certificati di morte). - Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, quali risultano dalla dichiarazione di cui all'art. 98".