DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

note: Entrata in vigore della legge: 30-6-1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 227 (in G.U. 10/08/1990, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 4-9-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                   (( (Tassazione presuntiva). )) 
  ((1.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma   1,   gli
investimenti esteri e le  attivita'  estere  di  natura  finanziaria,
trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati
i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria,  fruttiferi
in misura pari al tasso ufficiale di riferimento  vigente  in  Italia
nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di  dichiarazione
dei redditi, venga specificato  che  si  tratta  di  redditi  la  cui
percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato
che determinate attivita' non possono essere produttive  di  redditi.
La  prova  delle  predette  condizioni  deve   essere   fornita   dal
contribuente entro sessanta giorni  dal  ricevimento  della  espressa
richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte)).