DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 90

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 (in G.U. 28/06/1990, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal: 3-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
  1. Nel primo comma dell'articolo  27  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Il termine predetto e' anticipato al giorno 20  di
ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento a  soggetti
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.". 
  1-bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie  previste  nel  titolo  VI,
capo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,
n. 43, non si applicano per  le  infrazioni  relative  ai  versamenti
commesse dai concessionari del Servizio di  riscossione  dei  tributi
nel periodo  compreso  tra  il  1  gennaio  ed  il  30  aprile  1990,
sempreche' le relative regolarizzazioni siano state effettuate  entro
il 15 maggio 1990. Per il  ritardato  versamento  e'  dovuto,  per  i
giorni di ritardo, l'interesse del 14 per cento annuo. (10) 
  2. All'articolo  1  del  decreto-legge  11  aprile  1989,  n.  125,
convertito dalla  legge  2  giugno  1989,  n.  214,  il  comma  1  e'
sostituito dai seguenti: 
   "1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo  o
comunque non lavorativo per le aziende di  credito  e  per  le  casse
rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo  38  dello
stesso decreto, nonche' per i soggetti di  cui  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43,  le
liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore  aggiunto
previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del  predetto
decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati  nel  primo  giorno
lavorativo immediatamente precedente.". 
   1-bis. Le attivita' istituzionalmente  proprie,  svolte  ai  sensi
delle  vigenti  disposizioni  legislative  statali  e  regionali,  da
consorzi di bonifica, di irrigazione e  di  miglioramento  fondiario,
anche di secondo grado, non costituiscono attivita' commerciale. 
  3. Le prestazioni aventi per oggetto lo  svolgimento  di  attivita'
didattica e culturale a carattere nazionale e  internazionale  svolte
dai collegi universitari legalmente riconosciuti  e  posti  sotto  la
vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
e tecnologica, comprese  le  prestazioni  relative  all'alloggio,  al
vitto e alla fornitura  di  libri  e  materiali  didattici,  sono  da
ritenersi attivita' non commerciali a tutti  gli  effetti  tributari.
Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225)).((25)) 
  5. Le ritenute alla  fonte  da  versarsi  al  concessionario  della
riscossione, il cui ammontare non e' superiore al limite minimo della
commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate
cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del  mese
di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate. 
  6. L'effetto delle disposizioni del comma 3- bis  dell'articolo  56
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  introdotto
dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31  dicembre
1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2  giugno  1989,  n.
212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  luglio  1989,  n.
267, e' differito al periodo di imposta che  ha  inizio  dopo  il  31
dicembre 1993. 
  6-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  commi
quarto e quinto: 
   "I contribuenti indicati  nel  primo  comma  che  nel  periodo  di
imposta  precedente  hanno  percepito  compensi  per   un   ammontare
superiore  a  360  milioni  di  lire  sono  soggetti  a   regime   di
contabilita' ordinaria per il periodo di imposta successivo e  devono
tenere: 
    a) il registro nel quale annotare cronologicamente le  operazioni
produttive di compenenti positivi e  negativi  di  reddito  integrate
dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio  dell'arte  o
professione, compresi gli utilizzi delle somme  percepite,  ancorche'
estranei all'esercizio dell'arte o professione  nonche'  gli  estremi
dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; 
    b)  i  registri  obbligatori  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto; 
    c) il registro dei beni ammortizzabili con le  modalita'  di  cui
all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma; 
    d) apposiste scritture nelle quali vanno indicati, con i  criteri
e le modalita' di cui all'articolo 21, i compensi e  le  altre  somme
erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente  l'arte
o la professione, attivita' lavorativa non di lavoro dipendente. 
  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, possono essere  stabiliti  appositi  modelli  dei
registri  di  cui  al  comma  precedente  con  classificazione  delle
categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai  fini  della
determinazione del reddito, individuate anche in relazione  a  quelle
risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono  essere
prescritte particolari modalita' per  la  tenuta  meccanografica  del
registro". 
  6-ter. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
   "b-bis) i soggetti indicati nell'articolo 50 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  917  del  1986,  che  nel  periodo   d'imposta
precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore  a
360 milioni di lire, possono optare per  il  regime  di  contabilita'
ordinaria di cui al comma quarto dell'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
  6-quater. Le disposizioni  dei  commi  precedenti  si  applicano  a
partire dal 1 gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti arti o professioni
che nell'anno  1989  hanno  conseguito  compensi  per  un  ammontare,
raggualiato ad anno, non superiore a 360  milioni  di  lire,  possono
optare per il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno 1990,
dandone comunicazione all'ufficio delle imposte del proprio domicilio
fiscale mediante raccomandata da inviare entro il 30 settembre  1990.
A partire dalla stessa data nei  registri  di  cui  ai  commi  primo,
secondo e terzo dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  devono  essere  annotate  le
movimentazioni  finanziarie  inerenti   all'esercizio   dell'arte   o
professione. Le scritture relative alle lettere c) e  d)  del  quarto
comma del predetto articolo, introdotto dal comma 6-bis del  presente
articolo, devono essere compilate entro il termine stabilito  per  la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1990. 
  6-quinquies. Per il periodo d'imposta  1989,  nei  confronti  degli
esercenti arti e professioni che  nel  periodo  d'imposta  precedente
hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni
di lire, i coefficienti di cui all'articolo 11  del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 1989, n. 154, possono essere utilizzati  ai  soli  fini  della
programmazione  dell'attivita'  di  controllo  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 12 del decreto stesso. 
  6-sexies. Nell'articolo 12, comma  4,  del  decreto-legge  2  marzo
1989, n. 69, convertito con le modificazioni, dalla legge  27  aprile
1989, n. 154, le parole: "di lire 360 milioni" sono sostituite  dalle
seguenti: "di lire 360 milioni e che non abbiano optato per il regime
ordinario di contabilita'". 
  7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1,  del  decretolegge  30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento  a
favore delle regioni, delle province  e  dei  comuni,  conseguenti  a
decreti di esproprio. 
  8. Gli oneri indicati alle lettere b), c), d), i) e m) del comma  1
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1' al
10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del  predetto  articolo  dal
reddito  complessivo   dell'anno   1989   ovvero,   ricorrendone   le
condizioni,  dai  singoli  redditi  che  concorrono  a  formarlo.  La
disposizione si applica altresi' agli oneri di cui  alla  lettera  d)
per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 
  9. Il termine di cui all'articolo 124, comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e'  prorogato  al
31 maggio 1990. 
  9-bis. All'articolo 1, comma 1, capoverso, della legge  2  febbraio
1990, n. 18, il secondo  e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: "Le scadenze delle rate dei ruoli devono  essere  stabilite
evitando che, nei  confronti  dei  contribuenti  indicati  nel  comma
precedente, le scadenze  relative  al  periodo  di  imposta  1985  si
sovrappongano a quelle relative al  periodo  di  imposta  1984  e  le
scadenze relative al primo semestre del periodo di  imposta  1986  si
sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985". 
  10. Il termine del 30 giugno 1990, stabilito dall'articolo 1  della
legge  15  luglio  1988,  n.  275,  in  materia  di  revisione  delle
circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' fissato al 31
dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in  un  distretto  nel  quale
entrera' in funzione, entro la medesima data, un centro  di  servizio
delle imposte dirette; al 30 giugno 1992 per i residui uffici. (12) 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 23 gennaio 1993,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 24 marzo 1993, n. 75  ha  disposto  (con  l'art.  12,  comma
5-ter) che "Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano  ad
applicarsi, per il periodo compreso tra il 1O maggio 1990  ed  il  31
dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo  8,  comma  1-bis,
del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sempreche' le rel-
ative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993.  Per
il  ritardato  versamento  e'  dovuto,  per  i  giorni  di   ritardo,
l'interesse del 20 per cento annuo". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con  l'art.  62,  comma
17) che "Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del  decreto-
legge 27 aprile 1990, n. 90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  26  giugno  1990,  n.  165,  in  materia  di  revisione  delle
circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato  al
31 dicembre 1993". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 ha disposto  (con  l'art.  7-quater,
comma 35) che la presente  modifica  si  applica  a  decorrere  dalle
operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso  al
31 dicembre 2016.