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DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 90

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 (in G.U. 28/06/1990, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  1-4-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica.";
b) nell'articolo 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare dei tributi, dei maggiori tributi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie non supera complessivamente lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza.";
c) nell'articolo 27, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19.".
c-bis) all'articolo 19, primo comma, ed all'articolo 27, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove non constati la tardività del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della Commissione od il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segretaria.
L'estinzione diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte";
c-ter) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La sezione cui il ricorso è assegnato, può rimetterne, con ordinanza, la descrizione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando può verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, costituite dal presidente della Commissione e dai presidenti delle sezioni, decidono a maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento i presidenti di sezione sono sostituiti dal componente anziano. Le sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione".
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1997, N. 218.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1997, N. 218.
4. Le controversie indicate nel comma 2 pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, il cui importo complessivo non risulti superiore a lire dieci milioni, possono essere definite fino a quando non sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di secondo grado con il pagamento di una somma pari al 90 per cento dei tributi ancora controversi e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.
5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4, gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi e vanno calcolati decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per ogni semestre intero successivo fino alla data del pagamento, nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.
7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado. La misura dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rispettivamente elevata alla metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, a due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.
8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il pagamento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere effettuati computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi.
10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono.
11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
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